La legge 76/2016, nota come legge Cirinnà, ha introdotto in Italia l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Per molti aspetti segue le regole del matrimonio, ma lo scioglimento è più semplice e più rapido del divorzio.
Il punto di partenza: la dichiarazione
Lo scioglimento inizia con una dichiarazione di volontà resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune. Può essere fatta da entrambi i partner insieme o da uno solo. Non serve un periodo di separazione.
Dalla dichiarazione devono trascorrere tre mesi. Poi si può chiedere lo scioglimento vero e proprio.
Le tre strade
1. Davanti all'ufficiale di stato civile
È la via più semplice e la meno costosa. È possibile solo se c'è accordo, se non ci sono figli minori o non autosufficienti e se l'accordo non prevede trasferimenti di beni. Dopo almeno trenta giorni le parti tornano a confermare l'accordo.
2. Con la negoziazione assistita
Ciascun partner è assistito dal proprio avvocato. Si possono regolare assegno, casa e beni. L'accordo passa al controllo del Pubblico Ministero e viene poi trasmesso allo stato civile. Ha gli stessi effetti di una sentenza.
3. In Tribunale
Con ricorso congiunto, se c'è accordo, o con ricorso di una sola parte, se l'accordo manca. Si applicano le norme sul divorzio e il rito unico per le controversie di famiglia introdotto dalla Riforma Cartabia.
Assegno e casa
La legge richiama le regole del divorzio. All'ex partner può quindi spettare un assegno, valutando la differenza tra le situazioni economiche, il contributo dato alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione. L'assegno può essere modificato se le condizioni cambiano e si estingue con una nuova unione civile o un matrimonio.
E le coppie conviventi?
La stessa legge regola anche le convivenze di fatto, tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso. Qui non c'è uno scioglimento formale, ma la coppia può firmare un contratto di convivenza per regolare in anticipo spese, casa e beni. Alla fine della convivenza il partner in stato di bisogno può avere diritto agli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della relazione.
A cura dello Studio Legale Pernorio, Avv. Daniela Pernorio, Vigevano. Aggiornato a ottobre 2026. Informazioni generali: non sostituiscono un parere sul caso concreto.