Per anni il tema delle multe da autovelox "non omologati" ha riempito le aule dei Giudici di Pace. Nel 2026 il quadro è cambiato di nuovo. Ecco cosa sapere prima di decidere se pagare o fare ricorso.
Il nodo dell'omologazione
Con l'ordinanza n. 10505 del 2024 la Corte di Cassazione aveva affermato che solo gli apparecchi omologati, e non semplicemente approvati, possono provare l'eccesso di velocità. Ne erano nati migliaia di ricorsi.
Nel marzo 2026, con l'ordinanza n. 7374, la Cassazione ha confermato una multa ritenendo rilevanti la taratura e le verifiche periodiche dello strumento, pur ribadendo che spetta all'amministrazione provare omologazione e taratura. Gli orientamenti, quindi, non sono uniformi.
Il decreto in vigore dal 12 luglio 2026
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 125 dell'8 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio, è in vigore dal 12 luglio 2026. Il decreto:
- considera omologati per legge i dispositivi conformi ai modelli elencati nel suo allegato;
- prevede una procedura di omologazione per gli altri apparecchi;
- introduce nuove regole per le tarature periodiche.
Per le violazioni accertate dopo il 12 luglio 2026 con apparecchi compresi nell'elenco, l'argomento della mancata omologazione perde gran parte della sua forza. Per le multe precedenti e per gli apparecchi non elencati la questione resta aperta e va valutata caso per caso.
Cosa controllare nel verbale
- Tempi di notifica: se la contestazione non è immediata, il verbale va notificato entro 90 giorni dall'accertamento.
- Taratura: il verbale deve indicare gli estremi della verifica periodica dello strumento.
- Segnalazione: la postazione deve essere preventivamente segnalata e ben visibile.
- Modello dell'apparecchio e relativo decreto di approvazione o omologazione.
Termini e costi
| Scelta | Termine | Da sapere |
|---|---|---|
| Pagamento ridotto del 30% | 5 giorni dalla notifica | Chiude la contestazione: dopo non si può più ricorrere |
| Ricorso al Prefetto | 60 giorni | Gratuito, ma se respinto la sanzione può essere almeno raddoppiata |
| Ricorso al Giudice di Pace | 30 giorni | Richiede il contributo unificato; si discute davanti a un giudice |
Prima si decide se ricorrere, poi si paga. Il pagamento, anche scontato, rinuncia al ricorso.
Non ogni multa vale un ricorso. Per un importo modesto e senza vizi evidenti, il pagamento ridotto è spesso la scelta più razionale. Quando invece sono in gioco punti, sospensione della patente o vizi documentabili, una verifica del verbale conviene.
A cura dello Studio Legale Pernorio, Avv. Daniela Pernorio, Vigevano. Aggiornato a ottobre 2026. Informazioni generali: non sostituiscono un parere sul caso concreto.
Fonti: Decreto MIT 125/2026 e circolari – CityNext; Cass. ord. 7374/2026 – Sky TG24